Rischi Tecnologici
La tecnologia ha rivoluzionato il modo di vivere e il modo di lavorare, velocizzando e semplificando molte attività ma richiedendo al tempo stesso cautele e precauzioni adatte ai nuovi strumenti messi a disposizione delle attività quotidiane. L’importanza della tecnologia nel rendere un’azienda concorrenziale e al passo con i tempi rende infatti necessario dotarsi di una copertura assicurativa che metta al riparo dalla vasta tipologia di rischi che possono colpire questi strumenti. La
MGM Broker lavora con alta specializzazione e capacità di sottoscrizione nei rischi collegati o connessi all’edilizia, guasti macchine, elettronica, all risks, energie alternative.
Polizze proposte sono ad esempio:
C.A.R. (Costruction All Risks - tutti i rischi del costruttore)
Garantisce sia i danni subiti dall'attività in costruzione che i danni verso i terzi durante lo svolgimento della stessa. All risks, ossia garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa non espressamente esclusa nel testo di polizza
E.A.R. (Erection All Risks – tutti I rischi di montaggio)
Garantisce impianti e macchine industriali dai rischi di rottura o danneggiamento che possono accadere durante il montaggio delle stesse. I rischi possono essere legati sia a fattori esterni (atmosferici), quali incendi, sia a errori umani, incidenti di cantiere, difetti sui materiali.
DECENNALE POSTUMA
La polizza Decennale postuma è l’assicurazione che offre una protezione per i danni all’opera dopo la consegna. Devono stipulare questa polizza tutte le imprese di costruzioni e società immobiliari che devono tutelare gli acquirenti degli immobili per l’edilizia residenziale (legge 210/2004). Infatti in base alle vigenti normative, in caso di vendita di immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare la polizza, che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi dell’ opera acquistata, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.